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Avvertenze legali


YOGA-MARGA AUTOPRATICA è una Associazione Sportiva Dilettantistica APS (ASD APS).

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Art. 1 Denominazione e Sede

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È costituita con sede in a Pescara in Via Ugo Foscolo, 15. È un’Associazione avente la natura di Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell’art. 90 della L. n. 289/2002, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni e diAssociazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm. e ii. L’Associazione assume la denominazione di “YOGA-MARGA AUTOPRATICA Associazione Sportiva Dilettantistica APS” in sigla “YOGA-MARGA AUTOPRATICA ASD APS”. Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L’associazione può istituire sedi secondarie nel territorio italiano ed in quello straniero previo rispetto delle relative normative previste dallo Stato estero. L’Associazione è tenuta a comunicare alla Fenalc ogni variazione inerente alla sede legale, nonché l’indirizzo pec. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.  L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’utilizzo dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione e alla permanenza dell’Associazione nella relativa sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

 

Art. 2 Finalità

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L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita,  anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. L’Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.

Essa ha per finalità la promozione lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dello Yoga intesa come mezzo di formazione psico-fisica dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello Yoga. In particolare lo scopo è la diffusione della cultura e pratica dello Yoga-Marga Autopratica: un metodo di Yoga  e un sistema di formazione di alta consistenza il cui scopo è l’educazione di professionisti di Yoga e del movimento attraverso lo studio dell’anatomia, fisiologia, biomeccanica e mobilità applicati allo Yoga ed al movimento. A titolo esplicativo e non tassativo tra le finalità dell’associazione troviamo: 

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- la promozione di corsi di Yoga, di stage, di convegni, di seminari, di dimostrazioni, volti a diffondere la cultura e la pratica dello Yoga avvalendosi anche del contributo di persone estranee all’associazione; 

- la gestione, la conduzione, la, manutenzione ordinaria di impianti e di attrezzature sportive, di immobili e impianti, propri e di terzi, abilitate alla pratica dello Yoga; 

- la promozione dello Yoga in diversi contesti sociali;

- l’attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness. 

In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l’Associazione aderisce alla FENALC quale APS e, al ricorrere dei requisiti dimensionali di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e al perfezionamento dell’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, rete associativa del Terzo settore. Qualora l’associazione intenda disdire l’affiliazione alla Fenalc, è tenuta a comunicarlo a mezzo raccomandata A/R o pec entro il 30 giugno di ciascun anno, provvedendo altresì a restituire tutta la documentazione ed il materiale di pertinenza della Fenalc (targhe, ecc…). 

In qualità di Associazione sportiva dilettantistica, l’Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

 

Art. 3 Durata 

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La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 29 del presente statuto.

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Art. 4 Le attività dell'Associazione

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L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

  • Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;

  • Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

  • Attività di raccolta fondi.

 

Art. 5 Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale 

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Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attività di Ginnastica nella disciplina dell’Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (in tutte le sue forme, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo Yoga e il Pilates), e eventualmente, anche ogni altra disciplina sportiva ammessa nel Registro del CONI.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP o dall'organismo sportivo cui è affiliata. 

L'Associazione, inoltre, esercita e organizza le seguenti attività di interesse generale: 

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

  3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

  4. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività di interesse generale anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al  medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

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Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

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Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può svolgere anche attività diverse, purché in modo secondario e strumentale rispetto all’attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L’Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al DPR 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 7 Attività di raccolta fondi

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Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può altresì esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. 

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

 

Art. 8 Gestione delle attività organizzate 

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Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. L’Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

 

Art. 9 Apporto dei volontari

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I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualità è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

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Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale 

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L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto il bilancio di esercizio, redatto secondo le modalità di cui all’art. 13 del decreto legislativo 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 117/2017nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno. Ove ritenuto opportuno e laddove obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica sul sito internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

 

Art. 11 Informativa sociale

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Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse. 

 

Art. 12 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione

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L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Il patrimonio dell’Associazione può essere altresì costituito:

  •  dai beni mobili e immobili di proprietà;

  •  dalle eccedenze degli esercizi annuali;

  •  da donazioni, erogazioni, lasciti;

  •  da obbligazioni e altri titoli pubblici;

  •  dal fondo di riserva;

  •  da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto. 

 

Art. 13 Libri sociali

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L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

  • il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Art. 14 Ammissione

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L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all’ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati tutte le persone fisiche che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.  In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. 

 

Art. 15 Diritti dei soci

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I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a frequentare i locali dell'associazione

d) a partecipare alle assemblee; 

e) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

f) a prendere visione dei libri sociali. 

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

 

Art. 16 Doveri dei soci

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I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell’Associazione;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;

e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI e/o dal CIP dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;

f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione; 

 

Art. 17 Perdita della qualifica di associato

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I soci perdono la qualifica di associato:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell’Associazione;

c) per decesso;

d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e/o del CIP e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

 

Art. 18 Organi Sociali

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Sono Organi dell'Associazione:

  • L’Assemblea Sociale;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente;

  • l’Organo di Controllo, ove istituito e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti

 

Art. 19 L'Assemblea Sociale

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L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

In sede ordinaria, l’Assemblea:

  • approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

  • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

  • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L’Assemblea ha altresì le seguenti competenze:

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;

  • nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ene delibera il compenso; 

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

  • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

  • delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Gli associati minorenni sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. 

 

Art. 20 Il Consiglio Direttivo

 

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. L’Associazione è tenuta a comunicare alla Fenalc ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

  • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

  • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;

  • assegna gli incarichi di lavoro;

  • approva i programmi di Attività;approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

  • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

  • delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;

  • delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

 

Art. 21 Il Presidente

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È eletto dall'Assemblea Sociale tra gli associati dell’Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

 

Art. 22 L'Organo di Controllo

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Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea degli associati nomina un organo di controllo monocratico. All’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Esso dura in carica quattro anni e è rieleggibile. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L’organo di controllo, qualora sia composto da un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

 

Art. 23 Revisione legale dei conti

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Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

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Art. 24 Iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

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L'Associazione si iscrive nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e successive modificazioni tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l’associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o CIP, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

 

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

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Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modifiche e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

 

Art. 26 Rinvio normativo

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Per quanto non previsto nel presente Statuto predisposto dalla Fenalc e coperto da copyright, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

 

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione 

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L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e deliberativo richiesto all’Assemblea straordinaria è quello previsto all’art. 19 del presente statuto. 

 

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo 

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Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

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